La società semplice viene a volte utilizzata come holding familiare al fine di far confluire quote societarie detenute da un imprenditore e organizzare il ricambio generazionale. In questo modo, in luogo di gestire il passaggio di quote in più società tra gli eredi, il soggetto interessato potrebbe risolvere la questione lavorando sullo statuto della società semplice stessa, senza doversi interfacciare con i soci delle società «sottostanti».

Dichiarazione dei redditi per la holding pura

La società semplice avente come oggetto sociale la gestione statica di partecipazioni (holding pura) — ossia quella che si limita a detenere e/o amministrare quote o azioni di altre società, senza intervenire nella loro gestione amministrativa o commerciale, fungendo da «cassaforte» o capogruppo — se nel corso del periodo d’imposta non ha conseguito alcun reddito, in quanto non ha ricevuto dividendi e non ha trasferito partecipazioni, non è tenuta a presentare la dichiarazione dei redditi.

Questa semplificazione non si applica alle società semplici che gestiscono beni immobili, poiché questi generano redditi fondiari che devono comunque essere dichiarati.

Redditi derivanti da immobili

Per gli immobili detenuti dalla società semplice si distinguono due situazioni:

  • Immobili non locati: viene applicata l’IMU, ma il reddito fondiario prodotto non è soggetto a IRPEF in capo ai soci.
  • Immobili locati a terzi: sia l’IMU sia i redditi prodotti vengono imputati ai soci per trasparenza.

Redditi derivanti dai dividendi

I dividendi percepiti ai sensi dell’art. 32-quater del D.L. n. 124/2019 sono imputati direttamente e in maniera trasparente ai soci, come se le partecipazioni da cui provengono gli utili fossero possedute direttamente dai soci stessi.

In base a questa disposizione, i dividendi sono soggetti a tassazione secondo il regime fiscale corrispondente alla natura del socio. Per esempio, per gli utili attribuiti alle persone fisiche residenti, la lettera c) del comma 1 prevede una ritenuta del 26% per la quota imputabile a partecipazioni qualificate e non qualificate non relative all’impresa.

La Participation Exemption (PEX)

Una holding che detiene una partecipazione in una società operativa può beneficiare della Participation Exemption (PEX) di cui all’art. 87 del TUIR, a condizione che ricorrano tutti e quattro i seguenti requisiti:

  1. La partecipazione è classificata nelle immobilizzazioni finanziarie in bilancio.
  2. La partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno 12 mesi.
  3. La società partecipata non è residente in un paradiso fiscale.
  4. La società partecipata esercita una vera e propria attività commerciale.

Al ricorrere di questi presupposti, il 95% della plusvalenza realizzata dalla cessione della partecipazione è completamente esente da IRES. A titolo esemplificativo, cedendo una partecipazione per 1.000.000 di euro, la holding paga le imposte solo su 50.000 euro.

Anche i dividendi ricevuti dalla società operativa godono di quasi totale esenzione: il dividendo incassato viene tassato solo sul 5% del suo importo.

Quando conviene strutturare una holding

Vi sono quattro ipotesi ricorrenti in cui la struttura holding risulta particolarmente vantaggiosa:

  1. Accumulo patrimoniale: se la società operativa genera utili superiori a 100.000 euro netti l’anno e non vi è necessità di prelevare tutto per spese personali, la holding diventa un contenitore di accumulo patrimoniale perfetto. Consente di accumulare liquidità beneficiando dell’esenzione PEX e di costruire nel tempo un patrimonio da destinare a nuovi investimenti o all’acquisizione di ulteriori attività.
  2. Cessione futura dell’azienda: se si prevede di cedere l’azienda o una quota significativa nei prossimi 5–10 anni, senza la holding la plusvalenza di cessione potrebbe essere tassata come reddito diverso con effetti fiscali molto onerosi.
  3. Gestione di più attività: in presenza di più attività (consulenza, attività immobiliare, altre società), la holding consente di gestire il gruppo in modo unitario, spostare liquidità tra le varie società in maniera fiscalmente conveniente e proteggere il patrimonio accumulato dai rischi operativi di ciascuna società.
  4. Passaggio generazionale: se si intende trasferire l’azienda agli eredi in modo efficiente dal punto di vista fiscale e giuridico, la holding consente di gestire la governance, separare la proprietà dalla gestione e sfruttare le agevolazioni previste dall’art. 3 del D.Lgs. 346/1990, anche attraverso il patto di famiglia.